Dec. leg. n. 231/2001

Il Decreto disciplina la responsabilità amministrativa in caso di reato non solo delle singole persone giuridiche, ma anche delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica.

Sono punibili i seguenti reati:
 • delitti contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, appropriazione indebita, peculato)
 • reati societari
 • delitti in relazione ababusi di mercato
 • delitti in violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro nonchè sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
 • delitti informatici e trattamento illecito di dati
 • delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso
 • delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita
 • delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori bollo nonchè contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni
 • delitti commessi a scopo di terrorismo o dell'eversione dell'ordine democratico
 • delitti contro la personalità individuale (atti di bullismo, sfruttamento, lavoro minorile, ecc.)
 • delitti contro l'industria e il commercio
 • delitti in violazione dei diritti d‘autore e della proprietà industriale
 • delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 • reati ambientali
 • delitti in materia di immigrazione
 • delitti in materia di rassismo e xenofobia
 • frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scomessa e giochi d'azzardo esercitanti a mezzo di apparecchi vietati
 • reati tributari
 • Contrabbando (Art.25 - sexiesdexies Dlgs.231/2001)

Il Decreto è stato addattato alle nuove norme legislative riguardo il contrabbando e riguardo il capitolato 18 reati tributari.

Per i reati sopra indicati, è possibile evitare sanzioni applicando e approvando uno specifico modello organizzativo, la cui conformità è verificata da un ente di controllo indipendente. Il codice etico e il modello organizzativo costituiscono la base che tutela la cooperativa dalle sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001. Per quanto riguarda la possibilità di segnalazione di illeciti da parte dei collaboratori o dipendenti (“whistleblower”), i modelli organizzativi indicati al punto a) debbono prevedere (art. 6, comma 2-bis):

1. Uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettera a) e b) di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
3. Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. L’adozione di misure discriminatorie (ad esempio licenziamento, trasferimento ecc.) nei confronti del segnalante di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro.
 
La denuncia può essere presentata sia dal segnalante che dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Possono rientrare fra le misure discriminatorie e ritorsive i demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ossia la sottoposizione del segnalante ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. In caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o misure discriminatorie e ritorsive nei confronti del segnalante, l’onere della prova spetta al datore di lavoro. Per quanto riguarda l’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, l’articolo 3 della L. n. 179 del 30.11.2017 prevede che la segnalazione effettuata nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 e all’articolo 6 D.lgs. n. 231/2001, non costituisce violazione del segreto d’ufficio ecc. In concreto il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articolo 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 codice civile. Predetta disposizione non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuta a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, la rilevazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell´eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rilevazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto.
 
Codice etico e modello organizzativo
 
150 anni fa, la filantropia e l’impegno sociale di Friedrich Wilhelm Raiffeisen lo hanno reso capace di incoraggiare i cittadini all’auto-aiuto e all’auto-responsabilità entro unità organizzative comuni. Solo in questo modo è possibile raggiungere obiettivi che non sarebbero accessibili a singoli individui. Tutti i partner si uniscono al modello di business cooperativo e ai valori fondamentali di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ossia l’auto-aiuto e l’auto-responsabilità, l’autocontrollo, la sussidiarietà e la solidarietà. La Latteria Vipiteno si è dotata di un proprio codice etico in cui si afferma che le attività e i servizi mirano direttamente e indirettamente a potenziare il rendimento dei propri soci e a sostenerne lo sviluppo. La Latteria Vipiteno è convinta sia giusto e utile applicare un modello organizzativo come previsto dal decreto legislativo n. 231 dell’ 8 giugno 2001 per sensibilizzare i dipendenti e le altre persone legate alla società, in modo da garantire una maggiore consapevolezza dell’importanza di un comportamento corretto e trasparente al fine di prevenire i reati previsti dal Decreto.
 
Funzioni e scopo principale del modello organizzativo
 
Il modello organizzativo della Latteria Vipiteno definisce un sistema strutturato di procedure e controlli interni volti a contrastare la perpetrazione dei reati citati dal Decreto. In particolare nel modello vengono elencate tutte le attività e i relativi rischi. Per ciascun settore vengono definiti processi e misure di controllo specifici. È stato inoltre introdotto un sistema di diritto disciplinare che punisce il mancato rispetto delle misure previste dal modello di organizzazione.
 
Come è strutturato il modello?
 
Il modello è composto da una parte generale e da una parte specifica. La parte generale riporta i principi base del modello, le norme sull’autorità di vigilanza e le disposizioni generali. La parte specifica definisce le singole “aree di rischio” e le rispettive regole di comportamento in relazione ai reati di cui al Decreto. Qualora vengano riscontrate irregolarità è dovere di ogni dipendente, socio o altra persona che sia in contatto con la Latteria Vipiteno, avvisare la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo che vigilano sull’osservanza del Decreto.

 
0